IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato "A"; 
  Vista  la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  16  dicembre   2002,   sul   rendimento   energetico
nell'edilizia; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare  il  titolo
II, recante norme per il contenimento dei consumi  di  energia  negli
edifici; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  1996,
n. 660; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica  n.  1233  del  19  dicembre  2002,  recante
revisione delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di
riduzione delle emissioni dei gas serra,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68  del  22
marzo 2003; 
  Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto  2004,
n. 239, stabilisce che  gli  obiettivi  e  le  linee  della  politica
energetica  nazionale,  nonche'  i  criteri  generali  per   la   sua
attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche
dei meccanismi  esistenti  di  raccordo  e  di  cooperazione  con  le
autonomie regionali; 
  Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica  degli
edifici  integrano  esigenze   di   diversificazione   delle   fonti,
flessibilita'  e  sicurezza  degli  approvvigionamenti,  sviluppo   e
qualificazione  dei  servizi  energetici,  concorrenza  tra  imprese,
incolumita' delle persone e delle cose, sicurezza pubblica  e  tutela
dell'ambiente; 
  Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per  una
parte, la direttiva 2002/91/CE; 
  Ritenuto  di  dover  procedere,  ai  fini   dell'attuazione   della
direttiva  2002/91/CE  a   introdurre   modifiche,   integrazioni   e
aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di  evitare
disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto  di
delegificazione ovvero  i  procedimenti  oggetto  di  semplificazione
amministrativa; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 30 giugno 2005; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle  infrastrutture  e
dei trasporti e per gli affari regionali; 
 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici  al
fine di favorire lo  sviluppo,  la  valorizzazione  e  l'integrazione
delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire
a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione  delle  emissioni
di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto,  promuovere  la
competitivita' dei comparti  piu'  avanzati  attraverso  lo  sviluppo
tecnologico. 
  2. Il presente decreto disciplina in particolare: 
    a) la metodologia per il calcolo  delle  prestazioni  energetiche
integrate degli edifici; 
    b) l'applicazione di requisiti minimi in materia  di  prestazioni
energetiche degli edifici; 
    c) i criteri generali  per  la  certificazione  energetica  degli
edifici; 
    d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; 
    e) i criteri per garantire  la  qualificazione  e  l'indipendenza
degli esperti incaricati  della  certificazione  energetica  e  delle
ispezioni degli impianti; 
    f) la raccolta  delle  informazioni  e  delle  esperienze,  delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della  politica
energetica del settore; 
    g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione  e  la  sensibilizzazione  degli  utenti  finali,   la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni  e  le  province
autonome, avvalendosi  di  meccanismi  di  raccordo  e  cooperazione,
predispongono programmi, interventi e strumenti volti,  nel  rispetto
dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla: 
    a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme; 
    b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso  la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati; 
    c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti  legislativi
nel rispetto delle  esigenze  dei  cittadini  e  dello  sviluppo  del
mercato; 
    d) promozione  dell'uso  razionale  dell'energia  e  delle  fonti
rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione  e  l'informazione
degli utenti finali.